Modifica Lpol, serve maggiore coordinazione in ambito di cybercriminalità

di Red

 

La modifica alla legge sulla polizia (Lpol) proposta dal Consigliere di Stato Norman Gobbi oltre a minare gravemente le libertà e le garanzie giuridiche dei cittadini dando praticamente "carta bianca" alla polizia senza controllo della magistratura, non affronta in maniera sufficientemente seria il problema della cybercriminalità.

Vi proponiamo l'interessante analisi sul tema di Elisabetta Dei.

 

 

 

 

Elisabetta Dei,

architetto del paesaggio libera professionista, Muralto

 

 

 

A seguito della messa in consultazione della modifica della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989, in discussione in Gran Consiglio nella sua seduta del 10.12.2018, quale cittadina svizzera desidero esprimere la mia opinione relativa a questa importantissima modifica di legge.

 

 

Per fare questo ho consultato i documenti a disposizione del Gran Consiglio, tra cui il Messaggio del 30 gennaio 2018 n. 7496(1), il Rapporto di maggioranza(2), il Rapporto di minoranza(3), la presa di posizione del Comitato di Berna(4), e il testo della Costituzione federale della Confederazione Svizzera(5).

 

Da quanto credo di aver capito da profana, ritengo che l'ordine degli avvocati abbia fornito un'ottima interpretazione di questa modifica di legge. In particolare, rispetto a quanto si evince dai documenti summenzionati, ritengo sussista una certa confusione tra cio' che puo' essere compiuto legalmente e cio' che puo' essere compiuto illegalmente, sia da parte in questo caso della Polizia, sia nel contesto dei fenomeni legati alla cybercriminalità.

 

Per esempio: a pagina 10 del rapporto di maggioranza, viene menzionato quanto segue: “a mente del PG, la norma sulle identità fittizie è da salutare positivamente e sarebbe indubbiamente efficace, in quanto permetterà il pattugliamento della rete sotto copertura, permettendo anche un adeguamento rispetto alle intervenute evoluzioni tecnologiche. Infatti oggi la criminalità non comunica più via telefono, bensì prevalentemente tramite applicazioni web (Whatsapp, Telegram e Facebook, ad esempio), che non permettono né intercettazioni audio, né di testi, perché i messaggi in transito sono criptati.”

 

Questa affermazione non è corretta in quanto tutti gli spyphone, rinominati anche stalkerware, quali i vari Flexispy(6), Mspy(7), e qualche altro centinaio di software simili che possono essere acquistati legalmente, prevedono la possibilità di intercettare qualunque comunicazione in transito su smartphone e pc connessi a una rete internet. Questi software se utilizzati su vittime ignare risultano completamente illegali e quindi ledono tutta la serie dei diritti umani inalienabili correlati.

 

Comprendo quanto affermato da parte del PG, in quanto la Polizia è tenuta ad operare legalmente, ma se quanto previsto dalla modifica della Lpol, ovvero le indagini di Polizia mascherate, quanto piuttosto in incognito e comunque in generale tutto il lavoro di Polizia e Magistratura, non vengono correttamente confrontate con quanto succede in ambito di cybercriminalità, queste stesse rischiano di diventare terreno fertile per ulteriori atti criminali.

 

Per esempio un indagine di Polizia mascherata potrebbe essere hackerata, vedi filmato registrato illegalmente dell'incidente occorso nella galleria del San Salvatore(8) che gira tutt'ora in rete, oppure potrebbero essere trafugate informazioni riservate, vedi notizie di eventuali fughe di informazioni riservate(9) che si ripropongono costantemente tramite media per esempio nel contesto dello scandalo Argo1, e altro.

 

In Italia è già successo di trovare nei locali della Magistratura microcamere spia e altri strumenti di spionaggio industriale. Ed in ogni caso la Convenzione di Budapest sulla cybercriminalità(10), ratificata anche dalla Svizzera nel 2012, e susseguenti articoli anti corruzione (art. 322(11) cps) e di responsabilità amministrativo-penale delle persone giuridiche (art. 102 cps) andrebbero fatti applicare correttamente, nel merito del contrasto alla cybercriminalità anche preventivamente e proattivamente, e in questo caso anche da parte della Polizia e della Magistratura.

 

 

In altre parole mi sembra che questa modifica di legge sia stata elaborata senza i dovuti riferimenti ai nuovi fenomeni criminali e alle conseguenti strategie di contenimento e di contrasto elaborate all'interno dello spazio europeo, in cui si inserisce anche la Svizzera, che si contestualizzano principalmente nel GDPR(12), e nella strategia europea di lotta alla cybercriminalità(13).

 

In particolare il GDPR comporta un cambiamento anche culturale, difendere i dati significa difendere le persone, l'identità e la libertà delle stesse.

 

Il problema in ogni caso si pone anche sul piano federale, in quanto ritengo che attualmente venga svolto unicamente un lavoro di informazione (Melani) e non di corretta applicazione degli articoli di codice penale summenzionati che necessiterebbero per quanto ne posso capire di regolamenti di applicazione coordinati e supervisionabili da parte di specifici organi di controllo federali e cantonali (per quanto riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in Italia se ne occupa il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231(14)).

 

 

Quindi a mio avviso questa modifica di legge non apporta niente di nuovo rispetto a quanto possa essere intrapreso legalmente al momento attuale, ricorrendo a strumenti di indagine quali l'open source intelligence(15), e rischia di creare solo maggiore confusione tra chi deve fare cosa, cio' che è reato oppure no, cio' che è legale e illegale, e soprattutto cio' che potrebbe corrispondere ad una strategia chiara e coordinata rispetto ai nuovi contesti di protezione e sicurezza dei cittadini, cosi' come preconizzati dalla nostra Costituzione federale e nello spazio europeo.

 

Oltre alla mancanza di una visione chiara del contesto internazionale in cui inserire questa modifica di legge, mi manca anche quella del contesto sociale in cui inserire gli interventi di polizia preconizzati, e la coordinazione tra Polizia, rispettivamente Magistratura, e categoria medica preposta al corretto riconoscimento dei reati ai sensi della Legge sull'aiuto alle vittime di reati, in particolare nell'ambito dei cosiddetti reati relazionali(16).

 

Ovvero che genere di prevenzione e protezione vengono auspicate:

 

– in merito alle categorie deboli e maggiormente vulnerabili quali donne, bambini, adolescenti e minori a rischio(17), migranti, rifugiati, anziani

 

– in materia di concorrenza sleale e cyberstalking in merito alle categorie piu' vulnerabili (liberi professionisti tra cui principalmente medici, architetti e avvocati) in quanto anche in questo settore la Polizia potrebbe contribuire ad informare correttamente sugli strumenti di concorrenza sleale utilizzabili

 

– per quanto attiene gli atti di violenza all'interno della famiglia

 

– in merito ai cosiddetti reati relazionali e crimini di odio interpersonale (mobbing, stalking, cyberstalking, doxing, ecc.)

 

– in ambito di criminalità, e criminalità organizzata su minori(18) (bullismo, cyberbullismo, sexting, grooming, revenge-porn, ecc)

 

– in ambito di protezione e controllo nei casi di abuso di responsabilità amministrativo-penale delle persone giuridiche (vedi per esempio il caso del suicidio di una commessa occorso in Ticino(19)).

 

 

Per concludere ritengo che alla luce di quanto sopra esposto questa modifica di legge rischi non solo di non apportare nulla di nuovo, ma anche di rivelarsi sprovvista di sufficienti basi legali nel contesto dei nuovi regolamenti entrati in vigore nello spazio europeo.

 

 

 

1 Messaggio del 30 gennaio 2018 n. 7496

2 Rapporto di maggioranza

3 Rapporto di minoranza

4 Presa di posizione del Comitato di Berna sulla revisione della Lpol

5 Costituzione federale della Confederazione svizzera

6 Flexispy

7 Mspy

8 Filmato registrato illegalmente dell'incidente occorso nella galleria del San Salvatore

9 Fughe di informazioni riservate

10 Convenzione di Budapest sulla cybercriminalità entrata in vigore in Svizzera il 1 gennaio 2012

11 Codice penale svizzero disposizioni penali sulla corruzione

12 GDPR

13 Strategia europea di lotta alla cybercriminalità

14 Ministero della difesa italiano, la responsabilità penale e amministrativa delle imprese

15 OSINT

16 Paolo Cianconi, medico psichiatra, psicoterapeura e antropologo: le maschere della psicopatia

17 Il mercato dei sogni: vendita online di sostanze stupefacenti e farmaci illegali

18 Giovanni Ziccardi, professore di informatica giuridica: l'odio online, la violenza, lo stalking, il cyberbullismo

19 Suicidio di una commessa occorso in Cantone Ticino