Il ritorno in sordina dell'amianto

di Claudio Carrer

 

Meno di trent’anni dopo averlo messo al bando (nel 1990), la Svizzera si appresta ad allentare per la prima volta il divieto dell’amianto.

 

 

 

Lo fa attraverso una modifica legislativa che introduce la possibilità in determinate circostanze di immettere sul mercato e di utilizzare oggetti in pietra naturale o artificiale contenenti il pericoloso minerale per riparare e restaurare parti di edifici o manufatti realizzati con serpentinite, una roccia che agli occhi del profano appare molto simile al marmo ma che può contenere fibre di asbesto. Apprezzata soprattutto per la sua colorazione verde intenso o rossiccio, in passato è stata molto utilizzata come prodotto decorativo nell’edilizia e nell’artigianato artistico, per esempio per rivestire le facciate degli stabili o realizzare pavimentazioni, lapidi e statue.

 

Assecondando una richiesta dell’Associazione svizzera della pietra naturale e ignorando le preoccupazioni manifestate dai sindacati, dalla Lega svizzera contro il cancro, dagli esperti in materia di salute sul lavoro e di alcuni Cantoni, il Consiglio federale si appresta a introdurre un’eccezione nell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. Con la relativa revisione, che dovrebbe entrare in vigore il 1° giugno prossimo, si vuole creare la possibilità di derogare al divieto generale d’immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti amianto allo scopo di eseguire «lavori puntuali di riparazione e restauro in edifici e monumenti architettonici esistenti» quando, «per ragioni estetiche», «non può essere preso in considerazione alcun materiale sostitutivo», recita la nuova norma che nei mesi scorsi (insieme ad altre) è stata posta in consultazione presso tutti gli attori interessati.

 

Nel suo rapporto esplicativo il Consiglio federale tiene a sottolineare che le deroghe potranno essere concesse dall’Ufficio federale dell’ambiente (Ufam), d’intesa con quello della sanità pubblica, «a condizioni strettamente limitate». «La domanda dovrà essere adeguatamente motivata e potrà essere presa in considerazione solo in assenza di materiali alternativi privi di amianto», precisa Christoph Moor, capo della Sezione biocidi e prodotti fitosanitari dell’Ufam. Concretamente i casi saranno «pochissimi», assicura Moor: «Richieste in questo senso, su cui con la legislazione attuale non possiamo entrare in materia, ne giungono una o due all’anno». Rimane poi «immutato» il «divieto generale per oggetti in pietra naturale o artificiale contenenti amianto non necessari per lavori di riparazione e restauro», si legge nel rapporto del Consiglio federale.

 

Ma queste rassicurazioni non convincono una parte importante degli specialisti e delle organizzazioni coinvolte durante la procedura di consultazione. «I rischi per la salute legati all’uso dell’amianto giustificano il mantenimento del divieto assoluto», afferma per esempio il Partito socialista, che al pari di Unia, dell’Unione sindacale svizzera e di alcuni Cantoni, si oppone alla modifica legislativa. Un giudizio «critico» lo esprime anche la Lega svizzera contro il cancro, per la quale è «indispensabile evitare, quanto più possibile, ogni immissione di amianto nell’ambiente». Ma a formulare le critiche più severe fornendo motivazioni precise e circostanziate è il prestigioso Istituto universitario romando della salute sul lavoro (Ist), che nella modifica legislativa proposta intravede «seri rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione» nonché una «totale contraddizione con gli sforzi tesi a ridurre l’esposizione all’amianto». Una sostanza che il Centro internazionale di ricerca sul cancro (Circ) dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha riconosciuto come cancerogena già nel 1973. «È ampiamente dimostrato che l’amianto è responsabile di diverse malattie gravi (asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, della laringe e delle ovaie)» afferma il professor David Vernez, direttore dell’Ist, nella presa di posizione inviata al Governo, a cui ricorda anche come «ogni anno in Svizzera si registrino attorno ai 200 casi di mesotelioma e un numero imprecisato (che gli studi epidemiologici indicano comunque essere di diverse volte superiore a quello dei mesoteliomi) di carcinomi polmonari attribuibili all’amianto». «Tutte le forme di amianto, inclusa la serpentinite, sono cancerogene e generano effetti nefasti sulla salute», scrive l’Ist, precisando che «allo stato attuale delle conoscenze, non esiste una dose al di sotto della quale non vi sono pericoli». Per queste ragioni l’amianto «è sulla lista dell’Oms (in prima posizione) tra le 10 sostanze chimiche che costituiscono i più gravi problemi di salute pubblica» e l’Oms, l’Organizzazione internazionale del lavoro, il Programma dell’Onu per l’ambiente e il Comitato di studio dei prodotti chimici della Convenzione di Rotterdam hanno unanimemente convenuto che «il solo metodo sicuro per eliminare i rischi sanitari legati all’esposizione all’amianto è un divieto totale e irrevocabile».

 

Ciascuna fibra di amianto, aggiunge ancora il dottor Vernez, «è indistruttibile ed espone ripetutamente numerose persone nel corso del suo ciclo di vita: a partire dall’estrazione di roccia contenente amianto e dall’impiego di queste rocce come materiale da costruzione, così come nell’utilizzo di oggetti o costruzioni che ne contengono, fino alla demolizione e all’eliminazione come rifiuto. Anche se le esposizioni massicce riscontrate in passato nei settori della trasformazione industriale (si pensi al fibrocemento) oggi non si registrano più, il rischio persiste per il carattere onnipresente dell’amianto. Innanzitutto a livello professionale nei mestieri dell’edilizia (nei lavori di trasformazione, riattazione o demolizione) e nella filiera dei rifiuti: l’agenzia d’informazione dell’Unione europea nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro calcola che nei paesi europei nonostante il divieto generalizzato dell’amianto vi siano ancora 600.000 lavoratori esposti (dati 2009); ma anche a livello para-professionale e della popolazione per l’esistenza di un inquinamento da amianto all’interno degli stabili».

 

L’amianto è un materiale molto friabile per natura: le fibre si dividono facilmente in fibre estremamente sottili e invisibili a occhio nudo che si disperdono nell’aria e possono essere inalate. Anche se utilizzato sotto forma di materiale fortemente agglomerato, la manipolazione provoca delle esposizioni: «Qualsiasi lavorazione su roccia contenente amianto produce la liberazione di fibre e la formatura della pietra per adeguarla alle strutture esistenti degli edifici necessita di manipolazioni significative e complesse», spiega l’Ist. E oltretutto le esposizioni che ne derivano sono «tanto più difficili da controllare per il fatto che una volta presente negli edifici l’amianto non si distingue più dagli altri materiali senza un’analisi al microscopio».

 

L’Ist considera infine «inaccettabile» che si possa auspicare una tale deroga per dei motivi estetici. Questa norma «va contro gli sforzi intrapresi dalle autorità e dagli attori della prevenzione negli ultimi 30 anni per far sparire l’amianto in Svizzera. Questa revisione rappresenta chiaramente un passo indietro dal punto di vista della protezione dell’ambiente, della salute dei lavoratori (in Svizzera e all’estero), ma anche di quella della popolazione. Trattandosi di un cancerogeno senza effetto soglia, il concetto di “uso controllato” teorizzato per molti anni dall’industria per resistere ai divieti, è falso e irrealizzabile. Non vi è infatti alcun modo per garantire assenza di rischi di esposizione quando si lavora con l’amianto. E poi, visto che è fisicamente possibile lavorare con altri materiali, autorizzare l’uso di amianto è a nostro avviso contrario allo stesso scopo della Legge sui prodotti chimici, che è quello di “proteggere la vita e la salute umana dagli effetti nocivi di sostanze e preparati», conclude l’Ist.

 

 

 

Per la Suva tutto ok

 

La possibilità di derogare al divieto generale per ragioni estetiche è invece sostenuta e considerata una «via pragmatica» dalla Suva (l’istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali), i cui esperti hanno collaborato sin dall’inizio con le autorità federali ad esaminare la richiesta della lobby delle pietre naturali. «Fintanto che si applicano le misure di protezione raccomandate dalle pubblicazioni della Suva, la sicurezza sul lavoro è garantita», si afferma nella presa di posizione.

 

 

 

Ultima parola al Governo

 

Allo stato attuale non è ancora chiaro se e in che misura il testo finale che sarà approvato dal Consiglio federale (verosimilmente tra marzo e aprile) terrà conto dei pareri contrari e delle osservazioni uscite dalla procedura di consultazione (molti Cantoni chiedono per esempio di precisare il concetto di edifici e monumenti “esistenti”). «Abbiamo preso atto delle diverse prese di posizione e attualmente a livello di amministrazione federale stiamo elaborando il testo definitivo da sottoporre al Governo», spiega Josef Tremp, capo della Sezione prodotti chimici e industriali dell’Ufficio federale dell’ambiente, confermando che l’entrata in vigore resta «prevista» per il 1° giugno 2019 ma senza fornire alcun dettaglio sui contenuti: «In questa fase non siamo autorizzati a rilasciare informazioni sullo stato dei lavori e sui contenuti esatti della nuova ordinanza, che saranno resi noti solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio federale».

 

 

 

 

 

Tratto da areaonline.ch